Mediazione

Riforma sulla mediazione civile pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Continua l’iter legislativo per il varo della nuova mediazione civile



E’ una data importante quella del 17 ottobre 2022 perché al n. 243 della Gazzetta Ufficiale trova pubblicazione il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 di “attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. Gli obiettivi sono quelli della semplificazione e razionalizzazione del processo civile e rafforzamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, con particolare potenziamento della mediazione civile.

La strada segnata è quella di un rafforzamento delle procedure Adr che diventano strumenti da inquadrare non più come giustizia alternativa ma come forme sempre più evolute di una giustizia complementare che si affianca a quella classica del giudizio.
Per i cittadini, gli operatori del settore e i legali diventerà importantissimo conoscere questi strumenti e utilizzarli in modo da trarne i maggiori benefici.

Dal 30 giugno 2023 dovranno essere operative le misure contenute nel Capo IV, sezione I, intitolato “modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato”. In attesa della stesura dei decreti ministeriali attuativi vediamo alcune delle principali novità in tema di mediazione civile:

Estensione delle materie
Alle materie obbligatorie relative a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari si aggiungeranno:
associazione in partecipazione
consorzio
franchising
contratti d’opera, di rete, di somministrazione
società di persone e subfornitura

Condominio

Il nuovo art. 5-ter L. 28/2010 riconosce la legittimazione dell’amministratore del condominio ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Mediazione demandata e formazione dei magistrati

Vengono ampliati i poteri del Giudice di favorire la conciliazione della causa, consentendo fino al momento della precisazione delle conclusioni la possibilità di disporre con ordinanza motivata l’esperimento di un tentativo di mediazione. La formazione dei magistrati sarà maggiormente orientata allo strumento della mediazione in modo che il suo utilizzo diventi ancora più mirato e frequente e le valutazioni periodiche sui giudici terranno conto di quanti contenziosi sono stati risolti attraverso l’utilizzo delle procedure conciliative.

Opposizione a decreto ingiuntivo

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dovrà essere colui che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo a presentare la domanda di mediazione.

Mediazione telematica

Quella telematica diventa la forma principale di esperimento del procedimento di mediazione, per cui nessuno potrà opporsi allo svolgimento con tale forma. Specifiche indicazioni sono fornite per quanto riguarda la redazione dei verbali telematici e la raccolta delle firme digitali.

Pubblica amministrazione
I funzionari pubblici saranno più liberi e sereni di trovare accordi conciliativi, in quanto la loro responsabilità erariale sarà circoscritta ai casi di dolo e negligenza inescusabile, derivante
dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.


Sanzioni per mancata partecipazione
Sono ribadite e rafforzate le sanzioni in caso di assenza ingiustificata alla procedura di mediazione che consisterà nel versamento a favore dell’erario di una somma pari al doppio del contributo unificato, prevedendo, inoltre, la trasmissione della sentenza all'autorità di vigilanza (per i soggetti vigilati) e, infine, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti (per le pubbliche amministrazioni).
Il giudice potrà condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione.

Gratuito patrocinio e incentivi fiscali
In caso di esperimento della condizione di procedibilità, la parte ammessa al gratuito patrocinio non dovrà corrispondere alcuna indennità all’Organismo (che maturerà un credito di imposta). Inoltre il gratuito patrocinio, qualora sia raggiunto l’accordo, coprirà anche le spese legali in mediazione. Si alzeranno i valori limite dei crediti di imposta.

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