
La mediazione è il tentativo bonario e stragiudiziale, cioè svolto al di fuori delle aule di tribunale di trovare un punto di incontro tra le richieste dei soggetti coinvolti; rappresenta, ad oltre 10 anni dalla sua introduzione, una valida, rapida ed economica alternativa al giudizio ordinario.
La mediazione civile e commerciale, in Italia, è stata introdotta dal D.Lgs. 28/2010, come condizione di procedibilità per il giudizio, con uno scopo deflattivo sull’attività dei tribunali e con l’obiettivo di dare alle parti coinvolte uno strumento che, in tempi più rapidi e costi più contenuti rispetto al giudizio ordinario, fornisse al contenzioso una soluzione che, verbalizzata alla presenza di un mediatore, terzo ed imparziale, avesse valore di titolo esecutivo.
Dopo una partenza osteggiata, il blocco del 2012 con la sentenza di incostituzionalità della Corte Costituzionale e la reintroduzione con il D.L 69/2013 (“Decreto del Fare”) che è andato a modificare e integrare il D.Lgs. 28/2010, oggi, la mediazione rappresenta una valida e conveniente alternativa al giudizio in tutte le materie del diritto civile, purché vertano su diritti disponibili.
Tutte le istanze di mediazione riguardanti il diritto civile possono essere depositate presso Organismi iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, che ne verifica i requisiti e ne supervisiona l’attività, disciplinata dal D.M. 180/2010.
Tipologie di mediazione:
Mediazione obbligatoria
Prima di procedere con il giudizio ordinario, il tentativo di raggiungere un accordo in mediazione, va obbligatoriamente esperito nelle seguenti materie:
Condominio, comodato, locazione, diritti reali, successioni, divisione, contratti bancari ed assicurativi, affitto di ramo d’azienda, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, responsabilità medica, patti di famiglia.
Per queste materie si parla di condizione di procedibilità.
In questi casi, è obbligatoria la presenza di un avvocato in assistenza delle parti coinvolte nel procedimento di mediazione.
Mediazione volontaria
Per tutte le materie del diritto civile che non rientrano in quelle sopra citate, le parti che devono risolvere un contenzioso possono, in ogni caso, volontariamente decidere di tentare la strada stragiudiziale depositando istanza di mediazione, per controversie che vertano su diritti disponibili.
Nella mediazione volontaria non è obbligatoria l’assistenza legale. In caso di accordo, per l’immediata esecutività del titolo è necessaria la presenza dell’avvocato. In caso contrario, si può procedere con l’omologa dell’accordo di mediazione da parte del Presidente del Tribunale.
Mediazione demandata dal giudice
In caso di giudizio in corso, il giudice, in ogni momento, in qualsiasi grado, qualora lo ritenga opportuno, può disporre che venga esperito il tentativo di mediazione. Questo indipendentemente che si tratti di una materia obbligatoria o in altra materia.
Mediazione prevista da clausola contrattuale
Le parti di un contratto possono concordare che, in caso di controversia futura, le stesse si obbligano ad effettuare prima di ricorrere al giudizio un tentativo di mediazione civile. In questo caso la procedura di mediazione diventa obbligatoria tra le parti (qualora non si tratti già di materia per la quale è prevista la condizione di procedibilità).
Decreto Legislativo 28/2010 e successive modifiche
Decreto Ministeriale 180/2010 e successive modifiche