Regolamento
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Sommario
- Ambito di applicazione del Regolamento.
- Il Responsabile dell’Organismo.
- Avvio della mediazione.
- Il mediatore e i criteri di nomina.
- I principi di indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore: assegnazione e sostituzione.
- Il segreto professionale.
- Luogo, svolgimento e durata della mediazione.
- Incontri, sessioni e comunicazioni durante lo svolgimento della mediazione.
- Parti, rappresentanti e legali.
- La consulenza tecnica in mediazione.
- La proposta del mediatore.
- Riservatezza.
- Correttezza e buona fede nel procedimento.
- Il tirocinio assistito.
- I verbali di mediazione e la chiusura del procedimento.
- La mediazione demandata dal giudice.
- La mediazione volontaria.
- La mediazione telematica (on-line).
- Accesso al fascicolo di mediazione, trattamento dei dati e privacy.
- Indennità di mediazione.
- Determinazione del valore.
- Agevolazioni fiscali e credito d’imposta.
- Ammissione al Gratuito Patrocinio.
- Accettazione del Regolamento.
- Entrata in vigore del Regolamento.
- Sospensioni e cancellazioni.
- Legge applicabile.
- ALLEGATO 1 – Tabelle delle indennità di mediazione.
- ALLEGATO 2 - TABELLA A – TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE (di cui all’art. 31, comma 1 D.M. 150/2023)
1. Ambito di applicazione del Regolamento
Il presente Regolamento si applica, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 150/2023 e successive modifiche integrative, alle procedure di mediazione per controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili, che si svolgono dinanzi l’Organismo di mediazione civile e commerciale Orizzonti Adr s.r.l. Tali procedure sono dirette alla risoluzione, in via stragiudiziale, delle controversie insorte tra due o più soggetti in materia di diritto civile e commerciale, attraverso l’intervento di un mediatore professionista designato appositamente.
Informalità, neutralità, indipendenza, imparzialità, rapidità e riservatezza sono i principi guida delle suddette procedure che prevedono modalità di nomina dei mediatori che ne garantiscano il rispetto e l’osservanza.
I mediatori hanno il compito di assistere e supportare le parti facilitandone la comunicazione, individuandone i reali interessi e bisogni, aiutandole a raggiungere un accordo che sia reciprocamente soddisfacente. I mediatori intervengono nella procedura attenendosi al presente Regolamento che ne disciplina attività, diritti ed obblighi nei confronti delle parti e dell’Organismo.
Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di mediazioni:
a) mediazioni obbligatorie ex lege (condizione di procedibilità) nelle materie seguenti: Condominio, Diritti reali, Divisione, Successione ereditaria, Patti di famiglia, Locazione, Comodato, Affitto di aziende, Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, Contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura e qualsiasi altra materia sarà prevista dalla normativa. L’accordo di mediazione è idoneo ai fini dell’accertamento della Usucapione;
b) mediazioni delegate dall’Autorità Giudiziaria;
c) mediazioni contrattuali-previste sulla base di clausole contrattuali;
d) mediazioni volontarie (su iniziativa delle parti).
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento, la procedura di mediazione è regolata dalla legge civile italiana, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., al D.M. 150/2023 e s.m.i. e ad eventuali circolari ministeriali.
2. Il Responsabile dell’Organismo
Il Responsabile dell’Organismo è il titolare delle funzioni disciplinate dal D. Lgs. 28/2010 e dal D.M. n. 150/2023.
Il Responsabile dell’Organismo:
- rappresenta l’Organismo di mediazione;
- designa il mediatore per ogni singola procedura;
- svolge tutte le funzioni previste dalle norme sopracitate.
Il Responsabile dell’Organismo è tenuto all’osservanza del Regolamento e del Codice Etico ad esso allegato. Egli ha facoltà di svolgere attività di mediazione presso l’Organismo Orizzonti Adr, garantendo alle parti terzietà, indipendenza e imparzialità.
Laddove il Responsabile dell’Organismo assuma il ruolo di mediatore, nel caso di sopravvenuta impossibilità a svolgere la mediazione o nel caso di richiesta di sostituzione, avanzata dalle parti ai sensi del presente Regolamento, saranno chiamati ad esprimersi in merito gli amministratori in carica non ricoprenti il ruolo di Responsabile.
3. Avvio della mediazione
Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità, come espressamente previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 28/2010. Chiunque intenda attivare la procedura di mediazione deve depositare o spedire (a mezzo pec e/o raccomandata) domanda scritta presso la segreteria di Orizzonti Adr s.r.l. della sede territorialmente competente (a norma degli artt. 18 e ss del c.p.c), unitamente alla copia del documento di identità e del codice fiscale della parte istante (o di tutte le parti, nel caso di presentazione di domanda congiunta) e alla prova del versamento delle spese di avvio e di primo incontro. Le parti possono derogare alla competenza territoriale, in caso di comune accordo in tal senso. I moduli per la presentazione dell’istanza, da presentare presso la sede dell’Organismo o inviare a mezzo pec e/o raccomandata, possono essere scaricati dal sito dell’Organismo www.orizzontiadr.it nella apposita sezione e devono essere debitamente compilati e sottoscritti.
L’istanza di mediazione, sottoscritta dal richiedente, deve contenere i seguenti dati:
- l’indicazione dell’Organismo Orizzonti Adr;
- l’indicazione del tribunale territorialmente competente per la controversia;
- il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni e degli avvocati delle parti, ove previsti o presenti;
- l’oggetto della lite;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile.
La procedura potrà essere avviata e protocollata solo nel momento in cui l’istanza viene depositata con le modalità descritte e le spese di avvio e primo incontro interamente saldate.
Le istanze presentate oltre l’orario di ufficio saranno lavorate alla ripresa delle attività.
L’Organismo non effettua verifiche anagrafiche relative ai dati indicati dalle parti istanti nelle domande di avvio del procedimento, limitandosi a convocarle sulla base dei dati indicati da esse.
L’Organismo comunica all’altra parte l’istanza e la data del primo incontro con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (anche email P.E.C.). Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze delle parti. Nel caso non siano stati forniti indirizzi P.E.C., l’Organismo si riserva la facoltà, di utilizzare, per le convocazioni e/o qualsivoglia comunicazione, lo strumento della Raccomandata1 A/R. L’istante, in aggiunta all’Organismo, può farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla parte invitata, con ogni mezzo idoneo, in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
La parte chiamata in mediazione è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque almeno 7 giorni prima dell’incontro (o nel diverso termine indicato dall’Organismo), versando contestualmente le spese di avvio e di primo incontro.
Una eventuale richiesta di rinvio del primo incontro dalla parte invitata è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio e di primo incontro. Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso dall’Organismo e dal mediatore. Le parti devono ritenersi responsabili, in via esclusiva, esonerando quindi l’Organismo ed il mediatore designato da qualsiasi forma di responsabilità verso le parti e verso i terzi connessa:
- all’individuazione dell’Organismo territorialmente competente;
- alle indicazioni fornite in ordine all’oggetto ed alle ragioni poste a fondamento delle pretese contenute nell’istanza di mediazione o di adesione;
- all’individuazione dei soggetti chiamati in mediazione;
- ad eventuali esclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate al momento del deposito dell’istanza di mediazione o dell’istanza di adesione e che non siano dovute a comportamento non diligente dell’Organismo;
- all’indicazione degli estremi e dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- alla validità ed efficacia della procura rilasciata in favore del proprio rappresentante ovvero del proprio procuratore legale;
- ad ogni dichiarazione fornita all’Organismo ovvero al mediatore dalla data del deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura, che dovesse inopinatamente indurre l’Organismo a tenere un comportamento non connotato dalla dovuta diligenza.
Il Regolamento si intende accettato (e dunque vincolante) al momento della presentazione della domanda per la parte istante e nel momento di partecipazione (o comunicazione di partecipazione) agli incontri per qualsiasi altro soggetto.
Il deposito dell’istanza di mediazione potrà avvenire anche attraverso una procedura di deposito telematico, ove questa sia stata implementata e resa disponibile. La procedura di deposito telematico delle istanze si effettua attraverso due fasi, la prima telematica, la seconda documentale.
Per poter completare la fase telematica di deposito occorre preliminarmente registrarsi sul sito, nel form di acquisizione dei dati dovranno essere compilati alcuni campi obbligatori, fra cui l’indirizzo di posta elettronica. A seguito dell’inserimento dei dati richiesti, il sistema verificherà in automatico la veridicità dell’indirizzo di posta elettronica indicato. Solo a seguito di tale conferma, il soggetto che ha effettuato la registrazione sarà abilitato all’accesso a parti riservate del sito e all’immissione di eventuali ulteriori dati. L’utente registrato e verificato dal sistema potrà presentare l’istanza di mediazione, che dovrà essere stampata, sottoscritta ed inviata o consegnata alla segreteria dell’Organismo, con allegati copia del documento di riconoscimento del richiedente firmatario e copia dell’attestazione di avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento. La segreteria dell’Organismo provvederà, se del caso, a contattare l’altra parte che, qualora aderisse, avrà cura di procedere a sua volta alla registrazione alla piattaforma (eventualmente assistita dalla segreteria dell’Organismo) ed al deposito della propria documentazione.
4. Il mediatore e i criteri di nomina
Successivamente al deposito dell’istanza di mediazione, il Responsabile dell’Organismo designa un mediatore specificamente competente. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell’elenco di Orizzonti Adr. L’indicazione, comunque, non è vincolante per la scelta effettuata dal Responsabile dell’Organismo. Quest’ultimo si riserva, inoltre, in casi eccezionali, anche la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l’adesione della parte invitata in mediazione.
Il Responsabile dell’Organismo designa, a suo insindacabile giudizio, il mediatore, accreditato nel Registro presso il Ministero della Giustizia e
contestualmente iscritto nelle liste dell’Organismo, ritenuto più idoneo, con riferimento alla specifica controversia ed alla contestuale situazione, verificandone la presenza di almeno uno dei criteri sotto riportati:
- Comprovata esperienza professionale in qualità di mediatore, acquisita attraverso lo svolgimento dei procedimenti di mediazione in organismi di mediazione e/o altri enti specializzati nel settore della mediazione civile, delle procedure Adr e della negoziazione.
L’esperienza dei mediatori è valutata avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia e al livello del conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazioni da affidare, al numero di mediazioni concluse con esito positivo e alle indicazioni desumibili dalle schede di valutazione.
- Comprovata esperienza professionale in qualità di docente e formatore, acquisita in enti di formazione e/o altri enti specializzati nel settore della formazione in mediazione civile, procedure Adr e della negoziazione.
- Conseguimento di uno specifico percorso di specializzazione in linea con la materia della controversia.
Qualora non fossero applicabili i criteri preferenziali sopra enunciati si ricorrerà a valutare:
- lo specifico percorso professionale (es. Iscrizione agli Ordini Professionali, specializzazioni nell’ambito delle categorie e professioni di appartenenza) e/o il percorso universitario svolto, eventuali specializzazioni postlaurea e/o conoscenze specifiche, certificate da attestati formativi. Si preferirà, inoltre, colui con più ore di formazione e/o con ulteriori titoli e specializzazioni, documentati e attinenti alla materia della controversia (pubblicazioni, convegni, seminari, etc.).
- l’esperienza professionale, attinente alla materia della specifica controversia, in qualità di Responsabile e key manager dei procedimenti di mediazione, acquisita presso Organismi di mediazione e/o altri enti specializzati nel settore della mediazione civile, delle procedure Adr e della negoziazione.
In questo contesto, poi, ove si tratti di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove invece si tratti, a giudizio del Responsabile dell’Organismo, di controversia che presenti profili di particolare difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una selezione in favore dei mediatori di maggiore grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.
In caso di sopravvenuta definitiva impossibilità del mediatore di svolgere il proprio incarico, si procederà alla sua sostituzione nel rispetto dei requisiti di cui sopra.
Le parti hanno facoltà di chiedere al Responsabile dell’Organismo la sostituzione del Mediatore motivandone la richiesta per le cause di cui all’art. 51 c.p.c..
Ai fini dell’aggiornamento il mediatore deve essere in possesso di una specifica formazione almeno biennale.
5. I principi di indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore: assegnazione e sostituzione
Il procedimento di mediazione si ispira a principi di indipendenza, neutralità e imparzialità.
Il mediatore designato, accettato per iscritto l’incarico, deve garantire la propria neutralità, indipendenza, imparzialità, riservatezza e mancanza di qualsiasi incompatibilità ai sensi del D.M. 150/2023 sottoscrivendo un’apposita “dichiarazione di imparzialità” senza la quale il procedimento non può avere inizio.
Il mediatore a tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D.M. 150/2023 e di non aver alcun tipo di rapporto, legame o interesse con le parti, né professionale, né parentale, e quindi di impegnarsi a svolgere la procedura di mediazione in assoluta indipendenza, imparzialità e neutralità;
- di essere in regola con quanto previsto dalla normativa per l’aggiornamento professionale del mediatore e di possedere una specifica competenza in ordine ai “criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione”.
Il mediatore si obbliga ad informare il Responsabile dell’Organismo di eventuali motivi che possono inficiare la sua imparzialità e indipendenza.
Il mediatore designato che abbia nel singolo procedimento di mediazione interessi di qualsiasi natura, economica o non economica, o si trovi in una qualsiasi delle condizioni di incompatibilità previste dal D.M. 150/2023 e successive modifiche non può assumere l’incarico o deve rinunciarvi qualora queste circostanze siano sopravvenute. Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare: a) avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura; b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno due anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito; c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime.
Tutti i mediatori di Orizzonti Adr si attengono nello svolgimento della loro attività alle direttive del codice europeo di condotta per mediatori e nel rispetto dei codici deontologici di appartenenza.
Il mediatore designato ha l’obbligo di comunicare, sia all’Organismo che alle parti, qualsiasi interesse personale od economico, nonché qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe compromettere la propria imparzialità, indipendenza e neutralità. Nel caso in cui il mediatore designato non possa, per dette ragioni, svolgere l’incarico ricevuto, il Responsabile dell'Organismo provvede a designare altro e diverso mediatore, pur sempre alla luce dei criteri indicati nel presente Regolamento. Orizzonti Adr si riserva comunque la possibilità di sostituire il mediatore successivamente alla sua nomina.
6. Il segreto professionale
Come espressamente previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 28/10, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo espresso consenso della parte. Sul contenuto delle medesime dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
Il mediatore non può essere chiamato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
7. Luogo, svolgimento e durata della mediazione
Come stabilito dall’ art. 6 lett t) del D.M. 150/2023 è espressamente prevista la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali sia stato raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare, come previsto dall’art. 22 n.1 lett s) del D.M. 150/2023, i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
L’elenco delle sedi proprie e convenzionate è disponibile sul sito www.orizzontiadr.it .
Successivamente al deposito dell’istanza di mediazione, il Responsabile dell’Organismo designa, secondo i criteri precisati in altra parte del presente Regolamento, un mediatore specificamente competente. In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'Organismo può nominare, anche successivamente all’inizio del procedimento, uno o più mediatori ausiliari.
Il primo incontro di mediazione tra le parti e il mediatore deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, fatta salva la veridicità dei dati, l’integrazione degli stessi, il saldo delle spese di avvio e di primo incontro, peculiari modalità di comunicazione (es. notifiche all’estero, notifica per pubblici proclami) e particolari esigenze organizzative o funzionali al migliore svolgimento del procedimento manifestate dalle parti, le quali, d’accordo con il mediatore, potranno concordare una data diversa, da comunicare tempestivamente in forma scritta, per svolgere il primo incontro di mediazione. In ogni caso, i termini di cui sopra sono da intendersi come non perentori.
Qualora la parte invitata non partecipi alla mediazione (o non saldi le spese di avvio e di primo incontro), il mediatore terrà l’incontro e redigerà apposito verbale che potrà consegnare alla parte istante, dietro pagamento delle spese dovute, come più oltre regolamentate, per gli usi consentiti dalla legge.
Qualora nessuna parte si presenti al primo incontro informativo, il mediatore - di concerto con il Responsabile dell’Organismo - archivierà d’ufficio la procedura, fermo in ogni caso il diritto dell’Organismo a percepire le spese maturate.
Nelle controversie di cui all’art. 5 comma 1 e nei casi di cui all’art. 5 quater del D.Lgs 28/2010 e s.m.i., il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.Nell’ipotesi in cui la parte invitata non si presenti, la parte istante può scegliere di proseguire con la mediazione e comunicare alla parte invitata una proposta. Il mediatore avrà comunque la facoltà di formulare una proposta anche richiedendo una CTM (consulenza tecnica di mediazione) con il consenso della parte istante.
Il procedimento di mediazione deve chiudersi entro 6 mesi, salvo deroga delle parti.
8. Incontri, sessioni e comunicazioni durante lo svolgimento della mediazione
Il mediatore è libero di condurre la mediazione in modo informale e come ritiene più opportuno, avendo come fine quello di una rapida soluzione della lite. Al mediatore è riconosciuta la facoltà di tenere sessioni di mediazione congiunte e/o separate, anche con le sole parti, nel corso delle quali le parti comunicano con il mediatore riservatamente.
Per il primo incontro di mediazione l’Organismo riserva alle parti non meno di due ore per lo svolgimento dello stesso. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Il mediatore, sentito il Responsabile dell’Organismo, ha la facoltà di esaminare e decidere, caso per caso, su tutte le richieste di rinvio formulate dalle parti e può, di propria iniziativa anche senza l’impulso di alcuna parte, aggiornare la mediazione per permettere l’acquisizione di nuove informazioni e per qualsiasi ragione finalizzata ad agevolare la possibile conciliazione. Le comunicazioni tra il mediatore e le parti, successive al primo incontro, sono senza formalità, e possono avvenire anche a mezzo telefonico o a mezzo email.
Il mediatore può concludere la procedura in ogni sua fase o stato qualora le parti dichiarino di non aver interesse a proseguirla. Inoltre ciascuna parte ha facoltà di abbandonare la procedura in qualsiasi momento comunicando tale circostanza all’Organismo, restando comunque dovute le spese sostenute dallo stesso fino a quel momento e le indennità maturate.
9. Parti, rappresentanti e legali
Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
Su richiesta del mediatore, le parti sono tenute a mostrare il proprio documento di identità ed i legali il proprio tesserino di iscrizione all’Ordine e/o qualsiasi altro documento fosse richiesto per permettere l’individuazione della persona e del ruolo assunto nel procedimento (parte persona fisica, legale rappresentante del soggetto parte, assistente della parte etc).
Per le persone giuridiche e/o associazioni potrà essere richiesta la produzione di una visura camerale.
Nella mediazione obbligatoria e in quella disposta dal giudice (art. 5 e art. 5 quater del D.Lgs. 28/2010) le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
Nella mediazione c.d. volontaria le parti possono partecipare all’intero procedimento di mediazione e concluderlo senza l’assistenza di un avvocato.
10. La consulenza tecnica in mediazione
Ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9 del D. Lgs. 28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
Il mediatore, quindi, secondo quanto riterrà opportuno ai fini del miglior svolgimento del procedimento di mediazione, potrà proporre alle parti la nomina di un Consulente Tecnico presente tra gli esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali o, in alternativa, su richiesta delle parti, di un Consulente Tecnico presente nella lista dei consulenti di fiducia dell’Organismo. Il loro compenso, non compreso nelle indennità di mediazione, è calcolato e liquidato secondo le relative tariffe professionali, stabilite con DM 30/5/2002 per i periti e i CTU nominati dal tribunale, o diversamente concordato con le parti, ed è esclusivamente a carico di quest’ultime, o della sola parte richiedente, qualora le altre parti non acconsentano alla richiesta. I compensi spettanti agli esperti sono liquidati al momento del conferimento dell’incarico e devono essere versati direttamente dalle parti / dalla parte che si fa carico degli oneri relativi. Il mediatore potrà richiedere una consulenza tecnica di mediazione (CTM) anche in presenza di una sola parte, al fine di formulare una proposta di mediazione.
11. La proposta del mediatore
In ogni momento della procedura, il mediatore, in piena e totale autonomia, qualora ritenga vi siano le condizioni, ha facoltà di formulare una propria proposta di accordo, anche se le parti non ne abbiano fatto espressa richiesta e anche se è presente una sola parte. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 del D. Lgs. 28/2010.
In ogni caso il mediatore, a suo insindacabile giudizio, potrebbe considerare mancanti queste condizioni se:
a. la clausola contrattuale di mediazione escluda la formulazione di una proposta;
b. almeno una parte vi si opponga espressamente;
c. vi è mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti.
In ogni caso, quando richiesto congiuntamente da tutte le parti, il mediatore dovrà formulare una propria proposta conciliativa al fine di tentare di definire amichevolmente la lite. Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010, le parti dovranno far pervenire per iscritto al mediatore entro sette giorni dalla comunicazione della proposta, o nel maggior termine indicato dal mediatore, la propria accettazione o il proprio rifiuto. La mancata risposta in detti termini equivale al rifiuto della proposta secondo il principio del silenzio-rifiuto.
Il mediatore può formulare una proposta anche in assenza della parte invitata, al fine di recapitarla alla stessa. A tale scopo, il mediatore potrà richiedere, con il consenso della parte presente, in qualsiasi momento, una consulenza tecnica di mediazione (CTM). Le parti originariamente assenti che vorranno riscontrare la proposta del mediatore o produrre documentazione utile ai fini della formulazione della proposta e/o della prosecuzione della mediazione, dovranno aderire formalmente al procedimento di mediazione, corrispondendo all’Organismo le relative spese di avvio e di primo incontro, le spese vive ed eventuali indennità. Le parti dovranno aver corrisposto all’Organismo le competenze dovute per il servizio di mediazione prima dell’invio della proposta del mediatore.
12. Riservatezza
Il mediatore, le parti, i legali, gli altri professionisti, e chiunque partecipi agli incontri di mediazione a qualunque titolo è obbligato a rispettare la più totale riservatezza. In particolare qualunque soggetto operi per l’Organismo di mediazione o comunque intervenga nel procedimento è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
In merito alle dichiarazioni e alle informazioni acquisite dalle parti nel corso delle sessioni separate, salvo eventuale consenso della parte che rende le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. Come confermato dalla recente giurisprudenza, possono non essere protetti dall’obbligo di riservatezza i motivi che hanno indotto le parti a non partecipare o a non attivare la mediazione durante il primo incontro; motivi che potranno essere verbalizzati dal mediatore. Le parti si impegnano a non chiamare in giudizio come testimoni, sui fatti e sulle circostanze di cui siano venuti a conoscenza nel corso del procedimento, il mediatore, il personale ed i responsabili dell’Organismo e tutti coloro eventualmente interessati dalla procedura di mediazione, tranne i casi in cui l’obbligo di testimonianza sia previsto dalla legge.
13. Correttezza e buona fede nel procedimento
Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 28/2010 la procedura di mediazione deve essere sempre improntata a criteri di correttezza e buona fede, nel pieno rispetto delle parti, dei consulenti, dei legali e del mediatore, nonché dell’attività svolta.
In particolare i legali sono tenuti, durante il corso della mediazione, ad osservare dei comportamenti di lealtà e buona condotta, in linea con quanto previsto dal proprio codice deontologico.
Condotte non corrette e di particolare gravità potranno essere segnalate ai competenti organi disciplinari per l’adozione delle iniziative del caso.
Le parti, i propri consulenti, i legali e/o chiunque intervenga nel procedimento di mediazione, si impegnano, per tutta la sua durata, a svolgere tutte le trattative alla presenza del mediatore o, in ogni caso, per il suo tramite e condividendo con lui i contenuti della negoziazione.
14. Il tirocinio assistito
Con l’accettazione del presente Regolamento le parti acconsentono espressamente all’eventuale presenza in mediazione dei tirocinanti mediatori che ne abbiano fatto espressa richiesta. Il tirocinante mediatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione d’imparzialità, indipendenza, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
15. I verbali di mediazione e la chiusura del procedimento
Conclusosi il procedimento di mediazione, il mediatore redige apposito processo verbale in cui rende conto dell’esito della procedura. Il mediatore in nessun caso ha alcun obbligo di verbalizzare le dichiarazioni delle parti. Nella mediazione disposta dal giudice, art. 5 - quater del D.Lgs. 28/2010, se questi lo richiede, il mediatore può, se lo ritiene opportuno, verbalizzare i motivi del diniego a procedere. Il mediatore, in ogni caso, in qualsiasi tipologia di mediazione, può sempre verbalizzare, nei limiti della riservatezza, le informazioni che, a suo giudizio, ritiene funzionali al corretto svolgimento della procedura.
Il verbale di mediazione deve essere sottoscritto dalle parti, dai legali, se presenti, e dal mediatore che ne certifica anche l’autografia o l’eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo.
Il verbale è redatto in tanti originali quante sono le parti, oltre a quello che viene conservato presso la segreteria dell’Organismo. L’Organismo si riserva la facoltà di redigere ulteriori originali da conservare.
In caso di avvenuta conciliazione, i termini dell’accordo raggiunto dalle parti devono essere contenuti in un documento separato che viene firmato dalle medesime, ed eventualmente da chi le assiste, ed ha natura negoziale. Tale documento verrà allegato al relativo verbale redatto e sottoscritto dal mediatore e dalle parti.
Come espressamente previsto dall’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 28/10, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’intervento del pubblico ufficiale per la sottoscrizione dell’accordo potrà realizzarsi sia presso la sede dell’Organismo che ha gestito la mediazione, sia presso lo studio del notaio incaricato, previo consenso del Responsabile dell’Organismo e del mediatore e riconoscendo a quest’ultimo il rimborso delle spese di vacazione, che verranno poste, in via solidale, a carico delle parti stesse. Gli onorari del notaio sono sempre a carico delle parti obbligate.
Il rilascio, alle parti che ne facciano richiesta, dei verbali relativi alla chiusura del procedimento sono sempre subordinati alla corresponsione in favore dell’Organismo delle dovute spese ed indennità di mediazione. Il verbale viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.
Al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte potrà essere consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio.
16. La mediazione demandata dal giudice
Nel caso di mediazione conseguente ad una disposizione del giudice, alle parti e ai legali è fatto obbligo di rendere disponibile al mediatore il verbale d’udienza con il quale il giudice le ha rinviate in mediazione. Il mediatore applicherà al procedimento tutto quanto previsto per le mediazioni obbligatorie e potrà, ove lo ritenesse opportuno, applicare le indicazioni espressamente fornite dal giudice.
Nel caso di persone fisiche, è fortemente consigliata la presenza personale della parte. Nel caso di persone giuridiche è fortemente consigliato che il rappresentante sostanziale munito di ampi poteri per dirimere la controversia sia diverso dal legale che assiste la parte. Le parti dovranno necessariamente - come previsto anche per la mediazione obbligatoria - essere assistite da un legale, per tutta la durata della procedura.
Qualora il giudice abbia espressamente richiesto al mediatore la formulazione di una proposta in caso di mancato accordo delle parti, il mediatore, ove ritenga che vi siano i presupposti per accogliere la richiesta del giudice, avrà la facoltà di richiedere una consulenza tecnica di mediazione (CTM), qualora ritenga questa necessaria ai fini della formulazione della proposta stessa. In tal caso le spese della CTM vengono divise in pari quote tra tutte le parti, escluse quelle ammesse al gratuito patrocinio.
17.La mediazione volontaria
L’art. 2 del D. Lgs. 28/2010 stabilisce che chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. Nei casi in cui la mediazione riguardi materie diverse da quelle per le quali è prevista la condizione di procedibilità, le parti hanno comunque la possibilità di presentare un’istanza di mediazione per dirimere una controversia tra loro insorta.
Per un buon esito della procedura di mediazione è consigliabile che le parti siano personalmente presenti. Non è obbligatoriamente prevista la presenza dei legali, anche se consigliata.
Ad ogni modo, come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, le parti potranno, in ogni momento della procedura, esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un legale. Qualora lo vogliano, potranno far intervenire i propri legali anche soltanto nella fase conclusiva della mediazione, alla redazione dell’accordo, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 28/2010.
Se al primo incontro non è presente la parte invitata, saranno dovute all’Organismo, oltre alle spese vive, solo le spese di avvio e le spese di primo incontro, condizione necessaria per il ritiro del verbale.
Nel caso in cui sia stata presentata istanza congiunta di mediazione, le parti, di comune accordo, potranno indicare il mediatore prescelto; l’Organismo, previa verifica dei requisiti formali e di competenza del mediatore, potrà decidere se assegnare il mediatore indicato. In ogni caso l’Organismo si riserva la facoltà di assegnare un diverso mediatore.
18. La mediazione telematica (on-line)
L’Organismo di mediazione gestisce anche, ai sensi dell’art. 3 comma 4 e 8bis del D.Lgs. 28/2010, la mediazione in modalità telematica. Il servizio permette di svolgere l’intera procedura di mediazione (o parte di essa) in via telematica ed in totale sicurezza, permettendo alle parti e al mediatore di dialogare pur non trovandosi nello stesso luogo fisico. E' sempre prevista la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica e, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto (art. 8 ter del D.Lgs. 28/2010).
Accesso e fruizione del servizio
La mediazione telematica è accessibile a chiunque possieda una postazione collegata ad internet, corredata da webcam, microfono e periferica audio.
Questo permette agli utenti di gestire la mediazione in videoconferenza direttamente dalla propria sede, consentendo alle parti e al mediatore di dialogare in tempo reale a distanza, se necessario anche in sessioni separate.
All’esito dell’incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico una copia del verbale attestante l’intesa raggiunta, ovvero il mancato accordo.
La procedura
La mediazione telematica è accessibile alle sole parti e al mediatore incaricato. La parte che intende svolgere la mediazione telematica dovrà accedere ai fini della registrazione, alla piattaforma dell’Organismo(www.orizzontiadr.it),procedere all’individuazione e al riconoscimento e quindi alla mediazione di riferimento. All’interno di questa, dovrà accedere alla stanza riservata per l’avvio della mediazione in videoconferenza.
Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica avviene on-line attraverso l’utilizzo di una specifica piattaforma, secondo una procedura controllata e riservata. Le parti dialogano, con l’aiuto del mediatore, all’interno di un sistema di videoconferenza mediante stanze virtuali riservate. Il mediatore può in tal senso gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti, attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle stesse, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata e di trasmettere a quest’ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota all’altra parte.
Nello specifico la tecnologia adottata dall’Organismo di mediazione prevede che le sessioni di mediazioni telematiche vengano gestite da una banda di comunicazione diversa da quella di accesso alla piattaforma, dedicata in esclusiva all’applicativo che permette di condividere più flussi video contemporanei all’interno dello stesso canale e l’apertura di più canali di flusso. Su tale banda dedicata sono applicati tutti i sistemi di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati.
Lo strumento consente al mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti, eventualmente condividendo documenti e files elettronici, scrivendo a mano libera, richiedendo un eventuale feedback agli utenti. Nel contempo gli altri utenti possono esprimere il proprio status e possono richiedere di intervenire. In funzione dello specifico scenario applicativo, il mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri partecipanti abilitati. L’elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell’apposita sezione con il relativo status.
Il mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare/disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di abilitazione/disabilitazione. Lo status del collegamento dei singoli utenti è sempre visibile a tutti i partecipanti alla sessione di mediazione.
Un’apposita divisione tecnica si occupa della gestione sistemistica dell’intero sistema fornendo agli utenti la dovuta assistenza tecnica, attraverso un servizio di help desk via e-mail dedicato ed eventuale contatto telefonico in recall telefonico, operativo in corrispondenza delle sessioni di mediazione.
Riservatezza nella mediazione telematica
L’Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificatamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. La piattaforma utilizzata è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa. Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l’accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) a ulteriore garanzia di riservatezza. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server che utilizzano policy di accesso controllato certificate da Enti riconosciuti a livello internazionale. Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento sarà comunque possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso.
L’accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all’accesso e alla consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso. L’Organismo non può essere considerato responsabile qualora gli utenti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali personali o qualora qualcuna delle parti faccia accedere ai luoghi della mediazione persone non autorizzate, evitando che siano inquadrate.
La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l’accettazione da parte degli utenti del presente Regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato, obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati. L’iscrizione in piattaforma, conseguente all’istanza di mediazione, avverrà esclusivamente attraverso la segreteria dell’Organismo.
In entrambi i casi l’utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on-line, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione ed impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito. Preliminarmente alla procedura di mediazione sarà possibile usufruire di un servizio di assistenza dedicata finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, il tutto per garantire durante la procedura di mediazione la presenza dei soli soggetti accreditati (parti e mediatore).
Il processo di mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” create ed abilitate ad hoc che consentono l’accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore; è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita dunque l’assoluta riservatezza delle informazioni.
La redazione e la sottoscrizione del verbale nella mediazione telematica
Se le parti raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere il verbale di mediazione e la copia dell’accordo, che potrà essere trasmessa al termine dell’incontro.
La sottoscrizione del verbale avviene attraverso le modalità previste dal D.Lgs 28/2010. In questo caso il mediatore non certifica l’autenticità della sottoscrizione, essendo questa apposta digitalmente.
In caso di proposta del mediatore, le parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l’accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione o nell’eventuale maggior termine. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.
Inoltre, per il caso di cui al comma 7 dell’art. 11 D.Lgs. 28/2010, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all’art. 2643 cc., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia “autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
La piattaforma on-line utilizzata da Orizzonti Adr per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza. La segreteria dell’Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta.
19. Accesso al fascicolo di mediazione, trattamento dei dati e privacy
Tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti vengono raccolti in un fascicolo, anche informatico, tenuto a norma di legge.
Accesso agli atti della procedura di mediazione
Alle parti, che partecipano al procedimento di mediazione, è garantito l’accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e, per ogni singola parte, è garantito l’accesso agli atti depositati nella propria sessione separata. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private, debbano essere ritenuti riservati.
Ciascuna parte può chiedere – mediante istanza contenente l’indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta – l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.
Privacy
Il trattamento dei dati raccolti, dei dati sensibili e dei dati giudiziari, forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione, è realizzato mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la riservatezza dei dati ed è effettuato nella piena osservanza della Legge e delle misure di sicurezza previste dall’art. 47, comma 6 del D.M 150/2023 e s.m.i, dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, e dall’European General Data Protection Regulation UE 2016/679 - GDPR e s.m.i. Al termine della procedura, l’Organismo consegna alla parte richiedente tutta la propria documentazione precedentemente depositata presso la segreteria, conservando una copia della documentazione per il periodo di tre anni a far data dalla conclusione della procedura.
20. Indennità di mediazione
Le indennità sono composte dalle spese di avvio e di primo incontro, dalle spese di mediazione (comprensive delle eventuali maggiorazioni previste) e dalle spese vive sostenute per le varie notifiche/comunicazioni e inviate durante lo svolgimento del procedimento di mediazione alle parti invitate. Le indennità di Mediazione sono determinate a norma del Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2023 n. 150 e successive modifiche, a cui il presente Regolamento intende uniformarsi.
Le ulteriori spese di mediazione sono dovute in solido dalle parti.
Il pagamento complessivo delle indennità di mediazione è condizione necessaria per il ritiro del verbale di mediazione; le indennità sono comunque dovute anche nel caso in cui le parti decidano di non ritirare il verbale.
Orizzonti Adr adotta le spese di mediazione previste per gli Organismi pubblici ed esposte alla Tabella di cui all’Allegato A del D.M. 150/2023 (vedi allegato 2 di questo regolamento).
Tutte le tabelle riepilogative delle spese e delle maggiorazioni previste dalla normativa utilizzate da Orizzonti Adr sono esposte in allegato 1.
Spese vive.
Sostenute per il servizio di notifica e/o comunicazioni alle parti (tramite raccomandata A/R, PEC, ecc.). Le spese vive, debitamente documentate, sono sempre dovute dalla parte che usufruisce del servizio.
Sono altresì dovute le spese per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti depositati nel fascicolo di mediazione.
Indennità e spese per il primo incontro
Ai sensi dell’art. 28 del D.M 150/2023, per le procedure di mediazione ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. Le spese di avvio e di primo incontro sono dovute da ciascuna parte istante e da ciascuna parte convocata.
Con riferimento alle sole spese di avvio, qualora la domanda di mediazione sia presentata da più Parti, anche se costituenti unico centro di interesse, le spese di avvio sono dovute da ciascuna di esse.
La protocollazione della domanda avviene dopo il versamento integrale delle spese di cui sopra.
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.
Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l’assenza della parte invitata, chiede di poter formulare una proposta da recapitare alla parte invitata o chiede al mediatore la formulazione di una sua proposta (fatta salva la facoltà del mediatore di non formulare la proposta, laddove ritenga non vi siano le condizioni per formularla), sono dovute solo le spese di avvio e di primo incontro. In caso di accettazione della proposta e conclusione positiva del procedimento, maturano le ulteriori indennità di mediazione secondo quanto previsto dal D.M. 150/2023.
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4 del D.M. 150/2023.
In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28 comma 7 e 30 comma 1 del D.M. 150/2023, sono calcolate in conformità alla tabella di cui all’allegato A, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5 del D.M. 150/2023 , con una maggiorazione del dieci per cento.
Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, secondo la tabella di cui all’allegato A, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5 dello stesso decreto.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all’allegato A, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, del D.M 150/2023 con una maggiorazione del venticinque per cento.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2 del D.M 150/2023 possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del D.M 150/2023, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A del D.M 150/2023, in base uno dei seguenti criteri:
a) la durata di ciascun incontro;
b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.
In questi casi, quando è raggiunta la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al 20%.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione sono ridotte di un quinto.
Le parti sono sempre solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
Le spese devono essere obbligatoriamente interamente saldate prima dell’incontro successivo ed in ogni caso prima del rilascio del verbale conclusivo.
Tutto il dettaglio relativo alle indennità di mediazione e le tabelle di riferimento sono esposte nell’allegato 1 al presente Regolamento.
21. Determinazione del valore
La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore.
Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni relative al valore o le parti non concordano, o sono stati applicati in modo errato i criteri di valutazione, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.
Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui sopra. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
22. Agevolazioni fiscali e credito d’imposta
senzione imposta di bollo.
A norma del comma 2 dell'articolo 17 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, tutti gli atti ed i documenti che vengono prodotti durante il procedimento di mediazione sono esenti sia da imposta di bollo che da qualsiasi altra spesa o diritto: ogni atto del procedimento (sia esso prodotto dalle parti o dal mediatore) deve essere redatto in carta semplice.
Esenzione parziale in merito all’imposta di registro.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite della base imponibile di 100.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Credito d'imposta.
Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 28/2010 alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta fino a concorrenza di euro 600,00. Nei casi di mediazione obbligatoria e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600,00.
I crediti d’imposta di cui sopra sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro 518,00.
Gli importi e le modalità di fruizione delle agevolazioni di cui sopra sono, di volta in volta, aggiornate dalle norme di riferimento.
Ulteriori tasse, imposte o diritti di qualsiasi specie e natura, dovuti nei casi previsti dalla legge, sono a carico delle parti in solido tra loro.
23. Ammissione al Gratuito Patrocinio
Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs 28/2010, se è raggiunto l’accordo di conciliazione, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’Organismo di mediazione competente.
Una volta che il consiglio dell’ordine degli avvocati competente, verificatane l’ammissibilità, ha ammesso l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria la parte produce all’Organismo il provvedimento di ammissione.
Per ottenere tale beneficio, la parte richiedente deve allegare la documentazione alla domanda di mediazione (se è parte istante) o alla comunicazione di adesione al procedimento (se è parte convenuta), almeno 7 giorni prima del primo incontro fissato, rispettando tutti i tempi tecnici previsti dal presente Regolamento e/o indicati nell’atto di convocazione. Delle condizioni per l’accesso gratuito al servizio di mediazione, non può esserne data notizia al mediatore durante gli incontri di mediazione né alla Segreteria oltre i termini indicati.
L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione. Le indennità di mediazione non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio. Le spese vive sono sempre dovute.
Alla disciplina del Gratuito Patrocinio si applica quanto previsto dal D. Lgs. 28/2010.
24. Accettazione del Regolamento
Le parti e/o i relativi assistenti di parte in nome e per conto di esse accettano il presente Regolamento, in ogni sua parte e contenuto, a far data dalla presentazione della domanda di mediazione e/o al momento della comunicazione di partecipazione alla procedura e, in mancanza, presenziando al primo incontro fissato innanzi al mediatore.
25. Entrata in vigore del Regolamento
Il Regolamento ed i suoi allegati entrano in vigore a far data dal recepimento dello stesso da parte del Ministero della Giustizia.
26. Sospensioni e cancellazioni
In caso di sospensione o di cancellazione, l’organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.
- Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
- La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del D.M. n.150/2023.
- La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all’articolo 41 del D.M. n. 150/2023.
27. Legge applicabile
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento, la procedura di mediazione è regolata dalla legge civile italiana, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, al D.M. 150/2023 ed eventuali loro successive modifiche, ed alle indicazioni Ministeriali.
Allegato 1 - Tabelle delle indennità di mediazione
Tutti i valori esposti devono essere maggiorati dell’Iva prevista dalla normativa vigente. I valori delle indennità sono calcolati per la singola parte. Gli importi delle spese di mediazione applicati dall’Organismo, per le mediazioni obbligatorie e per le demandate dal giudice, sono già ridotti ex D.M. 150/2023, rispetto a quelli indicati nella tabella di cui all’Allegato A del D.M. 150/2023 (esposta in Allegato 2).
Tabella 1. – Spese di avvio e di primo incontro
Al momento del deposito della domanda di mediazione o della partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 28 del DM 150/2023, è dovuta dalle parti un’indennità, comprendente le “spese di avvio” e le “spese per il primo incontro”, come indicate nella seguente tabella, in base al valore della controversia. A queste devono aggiungersi eventuali spese vive sostenute per l’invio delle comunicazioni per la convocazione delle parti e per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale.
La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla parte istante.
La partecipazione della parte invitata è possibile solo a seguito del pagamento delle spese dovute.
La rinuncia espressa della parte istante e/o di quella invitata alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate.
Quando il primo incontro si conclude senza l’accordo ed il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente le indennità di cui sopra, esposte nelle Tabelle sottostanti.
Tabella 1a – Spese di avvio e primo incontro mediazione obbligatoria e demandata
|
Spese di avvio e di primo incontro – mediazione obbligatoria e demandata |
|||
|
Scaglione |
Spese di avvio |
Spese di mediazione |
Spese totali primo incontro |
|
0 – 1.000 |
32,00 € |
48,00 € |
80,00 € |
|
1.001 – 5.000 |
60,00 € |
96,00 € |
156,00 € |
|
5.001 – 10.000 |
60,00 € |
96,00 € |
156,00 € |
|
10.001 – 25.000 |
60,00 € |
96,00 € |
156,00 € |
|
25.001 – 50.000 |
60,00 € |
96,00 € |
156,00 € |
|
50.001 – 150.000 |
88,00 € |
136,00 € |
224,00 € |
|
150.001 – 250.000 |
88,00 € |
136,00 € |
224,00 € |
|
250.001 – 500.000 |
88,00 € |
136,00 € |
224,00 € |
|
500.001 – 1.500.000 |
88,00 € |
136,00 € |
224,00 € |
|
1.500.001 – 2.500.000 |
88,00 € |
136,00 € |
224,00 € |
|
2.500.001 – 5.000.000 |
88,00 € |
136,00 € |
224,00 € |
|
oltre 5.000.000 |
88,00 € |
136,00 € |
224,00 € |
|
|
|
|
|
|
Valore indeterminato basso |
88,00 € |
48,00 € |
136,00 € |
|
Valore indeterminato medio |
88,00 € |
96,00 € |
184,00 € |
|
Valore indeterminato alto |
88,00 € |
136,00 € |
224,00 € |
Tabella 1b – Spese di avvio e primo incontro mediazione volontaria
|
Spese di avvio e di primo incontro – mediazione volontaria |
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|
Scaglione |
Spese di avvio |
Spese di mediazione |
Spese totali primo incontro |
|
0 – 1.000 |
40,00 € |
60,00 € |
100,00 € |
|
1.001 – 5.000 |
75,00 € |
120,00 € |
195,00 € |
|
5.001 – 10.000 |
75,00 € |
120,00 € |
195,00 € |
|
10.001 – 25.000 |
75,00 € |
120,00 € |
195,00 € |
|
25.001 – 50.000 |
75,00 € |
120,00 € |
195,00 € |
|
50.001 – 150.000 e valore indeterminabile |
110,00 € |
170,00 € |
280,00 € |
|
150.001 – 250.000 |
110,00 € |
170,00 € |
280,00 € |
|
250.001 – 500.000 |
110,00 € |
170,00 € |
280,00 € |
|
500.001 – 1.500.000 |
110,00 € |
170,00 € |
280,00 € |
|
1.500.001 – 2.500.000 |
110,00 € |
170,00 € |
280,00 € |
|
2.500.001 – 5.000.000 |
110,00 € |
170,00 € |
280,00 € |
|
oltre 5.000.000 |
110,00 € |
170,00 € |
280,00 € |
|
|
|
|
|
|
Valore indeterminato basso |
110,00 € |
60,00 € |
170,00 € |
|
Valore indeterminato medio |
110,00 € |
120,00 € |
230,00 € |
|
Valore indeterminato alto |
110,00 € |
170,00 € |
280,00 € |
ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE
Le eventuali ulteriori spese di mediazione sono calcolate in base alla Tabella A del DM 150/2023 (vedi Allegato 2 del presente Regolamento). Quando la mediazione è condizione di procedibilità o quando è demandata dal Giudice, le indennità di mediazione, determinate ai sensi dell’art. 30 del DM 150/2023, sono ridotte di un quinto.
Nello specifico:
Nel caso in cui il primo incontro si concluda con l’accordo, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione di cui alla Tabella A del DM 150/2023, detratte le spese di mediazione per il primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, con una maggiorazione del 10%.
Se il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza l’accordo, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione di cui alla Tabella A del DM 150/2023 detratte le spese di mediazione per il primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.
Qualora si raggiungesse l’accordo in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione di cui alla Tabella A del DM 150/2023, detratte le spese di mediazione per il primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, maggiorate del 25%.
Maggiorazioni per complessità ed esperienza del mediatore
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.Tabella 1a – Spese di avvio e primo incontro mediazione obbligatoria e demandata
Allegato 2 - Tabella A - Tabella delle spese di mediazione (di cui all'art. 31, comma 1 D.M. 150/2023)
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TABELLA A – TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE |
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|
Scaglione |
Minimi |
Massimi |
|
0 – 1.000 |
80,00 € |
160,00 € |
|
1.001 – 5.000 |
160,00 € |
290,00 € |
|
5.001 – 10.000 |
290,00 € |
440,00 € |
|
10.001 – 25.000 |
440,00 € |
720,00 € |
|
25.001 – 50.000 |
720,00 € |
1.200,00 € |
|
50.001 – 150.000 e valore indeterminabile |
1.200,00 € |
1.500,00 € |
|
150.001 – 250.000 |
1.500,00 € |
2.500,00 € |
|
250.001 – 500.000 |
2.500,00 € |
3.900,00 € |
|
500.001 – 1.500.000 |
3.900,00 € |
4.600,00 € |
|
1.500.001 – 2.500.000 |
4.600,00 € |
6.500,00 € |
|
2.500.001 – 5.000.000 |
6.500,00 € |
10.000,00 € |
|
oltre 5.000.000 |
0,20% del valore effettivo |
0,30% del valore effettivo |
Art. 31 Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici
- Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.
- Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
- Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei seguenti criteri:
- la durata di ciascun incontro;
- l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.
- Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
- Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.