Vantaggi della Mediazione

I vantaggi della mediazione sono molteplici

Tempi rapidi

I procedimenti di mediazione civile devono ultimarsi entro tre mesi dal deposito della domanda (termine derogabile di ulteriori tre mesi su accordo scritto delle parti). La mediazione civile è dunque un sistema molto rapido per la risoluzione delle controversie, soprattutto se raffrontato al giudizio; tuttavia la possibilità riconosciuta alle parti di poter derogare all’ordinaria durata permette di risolvere attraverso la mediazione anche questioni molto articolate e complesse.

Mediamente, comunque, i procedimenti di mediazione giungono a conclusione in un paio di mesi.

 

Costi contenuti e preventivati in partenza

I costi della mediazione civile sono inferiori a quelli che si affronterebbero nello svolgimento di un processo e sono precisamente individuati perché variano in relazione al valore della controversia con degli scaglioni predeterminati ai quali corrispondono le indennità di riferimento. I costi della mediazione sono specificatamente indicati nella tabella al link sottostante

 OrizzontiAdr Tariffe

 

Partecipazione diretta nella formulazione di un accordo

A differenza di quanto avviene in un processo o in un arbitrato, dove le parti delegano la propria rappresentanza a dei soggetti preposti (legali) e l’individuazione della soluzione ad un soggetto terzo (il giudice o l’arbitro), di fatto perdendo il controllo della controversia, nella mediazione civile le parti sono protagoniste.

La soluzione adeguata viene individuata grazie al loro diretto confronto, al dialogo tra di esse e all’intervento facilitatore del mediatore, specializzato e competente nella gestione e trasformazione dei conflitti.

 

Riservatezza

La mediazione è un procedimento assolutamente riservato. Di quanto accade all’interno del procedimento di mediazione e riferito ai termini della controversia e alle dichiarazioni rese dalle parti niente può essere divulgato all’esterno del procedimento e a terzi, a meno che non ci sia uno specifico accordo tra le parti in tal senso.

Un plus della mediazione sono i cosiddetti caucauses, sessioni interne svolte, di volta in volta, tra le singole parti ed il mediatore e che rimangono assolutamente riservate.

In queste sessioni riservate ciascuna parte ha la possibilità di fornire al mediatore ulteriori elementi che non si vogliono condividere con l’altra parte, ma che possono rivelarsi utili e funzionali al raggiungimento dell’accordo.

Secondo numerosi studi, quello della riservatezza è uno degli elementi chiave che portano al successo dei procedimenti di mediazione e permettono l’individuazione di soluzione soddisfacenti per tutti.

 

Titolo Esecutivo

L’accordo raggiunto in mediazione è un titolo immediatamente esecutivo: di fronte ad una parte inadempiente rispetto a quanto stabilito nell’accordo, la parte che ne ha interesse può immediatamente azionare il titolo e pretenderne l’adempimento, senza necessità di ricorrere ad un decreto ingiuntivo e al successivo precetto.

Qualora l’accordo di mediazione sia stato siglato anche dai legali, la parte che ne ha interesse potrà azionare direttamente il titolo, recandosi dall’ufficiale giudiziario.

Nel caso in cui l’accordo di mediazione sia invece siglato solo dalle parti, il titolo è immediatamente esecutivo previa omologazione del Presidente del Tribunale, che verificherà la rispondenza dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

 

Agevolazioni Fiscali

Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre, laddove l’accordo raggiunto in mediazione preveda il pagamento dell’imposta di registro, questa non è dovuta entro il limite di valore di 100.000 euro. L’imposta, quindi, è dovuta soltanto per la parte eccedente tale importo, nella percentuale prevista dalla legge.

Inoltre, in caso di accordo raggiunto in mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta, commisurato alle spese di mediazione sostenute, fino a concorrenza di € 600.

Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura fino a concorrenza di € 600. In caso di insuccesso della mediazione i crediti di imposta sono ridotti della metà.

Ulteriore credito d’imposta viene riconosciuto alla parte che ha sostenuto il pagamento del contributo unificato del giudizio estinto a seguito del raggiungimento dell’accordo di mediazione fino a concorrenza di € 518.

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