Mediazione

Mediare conviene!

Nel confronto tra mediazione e giudizio, la prima risulta decisamente più vantaggiosa



Un procedimento di mediazione è sicuramente più conveniente di un giudizio civile. Perchè si svolge in tempi più rapidi; perchè sono le stesse parti e non il giudice a stabilire i termini dell'accordo; perchè è economicamente più vantaggioso.

Per chiarire meglio in cosa consista il vantaggio, nella tabella che segue, ipotizziamo di avere una controversia  in una materia in cui la mediazione è obbligatoria ed il cui valore sia di € 5.000.
Confrontiamo i costi di una causa civile da un lato e di un procedimento di mediazione dall'altro, prendendo come riferimento il costo medio di mercato praticato dagli organismi di mediazione:

 

 
CAUSA CIVILE
 COSTI
MEDIAZIONE
COSTI

Contributo unificato

€ 98,00

Spese fisse di avvio

€ 40,00

Marca da bollo

€ 27,00

Indennità

€ 78,00

 

 

Aumento in caso di esito positivo

€ 35,00

 

 

Iva al 22%

€ 33,66

Parcella avvocato (secondo valori tabellari medi)

€ 2.430,00

Parcella avvocato (secondo i valori tabellari medi)

€ 1.620,00

Totale

€ 2.555,00

Totale

€ 1.806,06

In questo caso, il ricorso alla mediazione comporta un risparmio del 30% rispetto ai costi del giudizio.

Ora, ipotizziamo invece di avere un'altra controversia, sempre in materia obbligatoria, il cui valore sia di € 55.000 e procediamo allo stesso modo con il confronto:

 

 
CAUSA CIVILE
 COSTI
MEDIAZIONE
COSTI

Contributo unificato

€ 759,00

Spese fisse di avvio

€ 40,00

Marca da bollo

€ 27,00

Indennità

€ 650,00

 

 

Aumento in caso di esito positivo

€ 250,00

 

 

Iva al 22%

€ 206,80

Parcella avvocato (secondo valori tabellari medi)

€ 13.430,00

Parcella avvocato (secondo i valori tabellari medi)

€ 5.760,00

Totale

€ 14.216,00

Totale

€ 6.906,80

In questo caso, il ricorso alla mediazione comporta un risparmio del 52% rispetto ai costi del giudizio.

E' bene anche ricordare che, nel giudizio, con queste somme facciamo riferimento solo alle spese iniziali e che queste sarebbero in ogni caso dovute anche qualora il giudizio si concludesse negativamente.
Se poi il Giudice dovesse decidere di disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio e/o condannasse la parte a pagare le spese legali alla parte risultata vittoriosa, è chiaro che queste spese sarebbero destinate ad aumentare.
Diversamente, nel caso della mediazione, se essa si concludesse negativamente al primo incontro, le parti sarebbero tenute a corrispondere solo la somma di € 40,00 oltre Iva, a titolo di spese di avvio.

Se poi le parti volessero richiedere una Consulenza Tecnica, è chiaro che le spese aumenterebbero, ma comunque l'incremento sarebbe sempre inferiore rispetto a quello di una consulenza prodotta in giudizio.
Questo avviene in quanto, in tribunale, il giudice liquida al consulente il compenso che è calcolato sulla base di un tariffario predefinito, mentre in un procedimento di mediazione le parti concordano con il consulente il suo l'onorario. Quindi, ancora una volta, la decisione è rimessa alla trattativa privata e le parti sono in grado di conoscere con esattezza il costo della Consulenza Tecnica prima che questa venga prodotta.

Inoltre non è da sottovalutare il fatto che chi sostiene le spese di mediazione beneficia anche di un credito di imposta, a valere sulle indennità versate, fino al valore complessivo di € 250 in caso di mancato accordo o di € 500 in caso di accordo raggiunto.

Il risparmio è, quindi, evidente ed è un ulteriore vantaggio rispetto a quelli che la mediazione già offre, ovvero tempi brevi (perchè il procedimento di mediazione si chiude in tempi di gran lunga più ristretti rispetto ad un giudizio civile) ed un minore dispendio di risorse psicofisiche per tutte le parti coinvolte.

Nonostante la convenienza della mediazione sia evidente,  in dottrina come in giurisprudenza, c'è stato chi ha ritenuto che, in caso di esito negativo al primo incontro, il procedimento di mediazione dovesse essere, addirittura, totalmente gratuito.

Tale opinione era stata fatta propria dal Tar del Lazio che, con sentenza n.1351 del 23.01.2015, aveva sostenuto l'integrale annullamento dei commi 2 e 9 dell'art 16 del DM n.180 del 18.10.10 (corresponsione delle spese di avvio), in caso di primo incontro concluso con esito negativo, ritenendoli contrastanti col principio di gratuità del primo incontro stesso, sancito dal d.lgs 28/2010. 

Tuttavia, con  ordinanza del 22.04.2015 n.1694 della IV Sezione, il Consiglio di Stato aveva sospeso, in via cautelare, la sentenza del Tar, riconoscendo che sono comunque dovute le c.d. spese di avvio della mediazione, così come indicato nell'art 16 commi 1 e 2 DM 180/10. Il Consiglio di Stato, nella propria ordinanza, aveva, infatti, precisato come “le spese di avvio” non rientrassero nella nozione di “compenso” di cui all'art 17 comma 5 ter.

Del resto è innegabile che l'organismo di mediazione svolga un servizio alla collettività efficiente e professionale. E tale servizio merita il giusto compenso. 
Dopo l'intervento del Consiglio di Stato, quindi, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che per rendere appetibile un procedimento di mediazione sarebbe stato meglio insistere sulla previsione di incentivi fiscali piuttosto che sulla gratuità del primo incontro. Agendo diversamente, infatti, gli organismi sarebbero andati incontro a delle diseconomie che avrebbero potuto incidere negativamente sulla qualità dei servizi resi. 
Servizi che, invece, negli anni hanno dimostrato di essere un valido strumento alternativo al giudizio, tanto da comportare una notevole deflazione del contenzioso nelle aule di giustizia civile.

Per tali ragioni, a fronte della presentazione del disegno di legge AS1662, attualmente in discussione nella Commissione Giustizia del Senato, in data 16.06.2021 sono stati presentati emendamenti volti all'incentivazione fiscale della mediazione.

Gli emendamenti proposti mirano alla modifica degli art 2 comma 1 lettera a) e dell'art 16 comma 1 e 2  e prevedono testualmente:  “ART.2: al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l’ulteriore riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione; l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.».

Conseguentemente all’articolo 16:1.a) al comma 1, dopo le parole «finanza pubblica » inserire le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 2,»; 1.b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 lettera a) è autorizzata la spesa di 4,4 milioni per l’anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Al relativo si provvede: quanto a euro 4,4 milioni di euro per l’anno 2022 e a euro 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 Novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto 30,6 milioni di euro annui a decorrere a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.”

Si tratta di riforme indubbiamente importanti, che prevedono l' incremento dell'esenzione dell'imposta di registro da € 50.000 ad € 100.000 ed addirittura il riconoscimento di un credito d'imposta, fino ad € 600, per l'avvocato che assiste la parte col gratuito patrocinio.

Perciò appare chiaro che mediare conveniva ieri, conviene oggi, e sicuramente converrà ancora di più in futuro!

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