Mediazione

LA MEDIAZIONE CIVILE VA IN GOAL

Pubblicata in G.U. la Legge Delega che prevede il potenziamento della Mediazione Civile.



Sul n. 292 del 9.12.2021 della Serie generale della G.U della Repubblica Italiana è stata pubblicata la Legge Delega al Governo, recentemente approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, per l’efficientamento del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Ora spazio ai decreti legislativi che, entro un anno, dovranno disporre il riassetto formale e sostanziale del processo civile in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione dell’intero sistema.

Passi da gigante per la Mediazione Civile e decisamente nella giusta direzione.
Certo, c’è sempre spazio per migliorare e per perfezionare qualsiasi cosa ma finalmente si delinea un indirizzo politico chiaro, frutto delle scelte di chi, come la Ministra Cartabia e non solo, ha saputo leggere adeguatamente i risultati e l’impatto che la Mediazione civile ha prodotto sull’efficientamento dell’intero sistema giudiziario ed economico.

La nuova Legge Delega in tema di Mediazione civile prevede, in sintesi:

a) In tema di riordino e semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali:

  • l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro;
  • la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta;
  • il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione e l’ulteriore riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione;
  • l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;
  • la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione;
  • un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato;

b) l’armonizzazione della normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge allo scopo di raccogliere tutte le discipline in un Testo Unico degli Strumenti Complementari alla giurisdizione (TUSC);

c) l’estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione civile in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, prevedendo (per le nuove materie oggetto dell’estensione) una verifica, al termine di cinque anni, delle risultanze statistiche al fine di valutare la permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

d) l’individuazione, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, della parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché la definizione delle conseguenze del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

e) il riordino delle disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione al fine di favorire la partecipazione personale delle parti e l’effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

f) la previsione della possibilità, per le parti del procedimento di mediazione, di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante sostanziale a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

g) la previsione per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dia luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave;

h) la previsione che l’amministratore del condominio sia legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e che successivamente l’accordo di conciliazione o la proposta del mediatore siano sottoposti all’approvazione dell’assemblea;

i) la previsione che le parti possano stabilire, al momento della nomina di una CTM (Consulenza Tecnica di Mediazione), che questa possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

l) in tema di formazione e aggiornamento dei mediatori, l'aumento della durata dei corsi e l'implementazione dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici;

m) il potenziamento dei requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l’abilitazione a costituire gli organismi di mediazione;

n) la riforma e la razionalizzazione dei criteri di valutazione dell’idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli obblighi dello stesso e del responsabile scientifico dell’ente di formazione;

o) la valorizzazione e l’incentivazione della mediazione demandata dal giudice, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, e tutti gli operatori della mediazione, prevedendo anche specifici percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione, o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi;

p) la previsione che le procedure di mediazione possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto.

Il nostro augurio è che il ricorso alla Mediazione Civile sia sempre più frequente, nella logica di creare un sistema in cui ciascuna parte possa scegliere, tra le varie appropriate metodologie, quale sia quella più adatta alla risoluzione della propria controversia.

Qui il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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