Mediazione
Mediazione, Arbitrato ed autodichia nell'ordinamento sportivo
di Federica Di Fabio
I primi regolamenti sportivi avevano natura meramente tecnica e le controversie derivanti dalla loro applicazione erano risolte dai giudici di gara.
Nello sport dell'era moderna, invece a causa dell’incrementato rilievo economico connesso alla pratica sportiva, nonché della maggiore consapevolezza dell’inviolabilità di alcuni diritti, sono sempre maggiori le fattispecie dove i conflitti di interessi danno luogo a controversie, che sfociano, inevitabilmente, nei procedimenti sottesi alla risoluzione delle stesse. Si pensi che oggi nella giurisprudenza comunitaria si discute su casi quali la c.d. Superlega o la proprietà dei diritti economici conseguenti al trasferimento dei calciatori. Questo è quanto, per esempio, sta emergendo nella causa C-600/23 | Royal Football Club Seraing, dove la Corte Europea si sta orientando nel consentire agli Stati membri un accesso diretto a un giudice che disponga del potere di controllare giudiziariamente la compatibilità delle norme della FIFA con il diritto dell'Unione. Ma, qualora il controllo del giudice comunitario fosse di merito e non limitato ad un mero controllo di legittimità, potrebbe essere violato il principio di autonomia tra ordinamento sportivo e statale.
In Italia, è possibile classificare le controversie sportive, seguendo un criterio soggettivo tra controversie in cui una sola delle parti è un soggetto affiliato ad una istituzione sportiva e controversie in cui entrambe le parti sono istituzioni sportive o soggetti affiliati ad istituzioni sportive.
Nel primo caso la risoluzione della controversia risponde alle regole di diritto processuale e sostanziale dell’ordinamento generale e, quindi, è possibile anche il ricorso alla mediazione civile e commerciale, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Nel secondo caso, invece, la legge n. 280 del 17 ottobre 2003 stabilisce un principio di c.d " pregiudiziale di giustizia sportiva" o di "autodichia": (artt 1 e 3), secondo il quale, le parti dovranno rivolgersi agli organi giudicanti presso la federazione di appartenenza in sede di primo grado e di appello, poi al Collegio di Garanzia sedente presso il CONI (che ha funzione analoga a quella della Corte di Cassazione, essendo giudice di legittimità) e, solo se l'interesse vantato è rilevante per l'ordinamento giuridico della Repubblica, esse potranno adire il giudice statale, al quale resta in ogni caso precluso l'intevento nelle questioni tecniche o disciplinari, affidate alla competenza del giudice sportivo.
Ma l'art 3 della L 280/2003 riconosce anche la facoltà per i propri tesserati di esperire un ricorso all'arbitrato come alternativa al meccanismo della giustizia sportiva così descritta.
In Italia l'esperienza arbitrale in seno al C.O.N.I, con l'istituzione dell'Alta Corte nel 2001 e del TNAS nel 2007, si è rivelata fallimentare per diverse ragioni. In primo luogo perchè il tentativo di conciliazione veniva effettuato dopo che il giudizio tra le parti era già sorto in ambito federale. In secondo luogo perchè le federazioni difficilmente accettavano il passaggio da soggetti organizzatori del sistema di giustizia interna innanzi al C.O.N.I a parti della procedura sia conciliativa che arbitrale.
Oggi è dunque possibile ricorrere all'arbitrato solo all'interno delle federazioni. Il tesserato accetta l'adesione a devolvere le controversie dinnanzi ad un arbitro al momento del tesseramento, con l'accettazione dell'osservanza del regolamento federale e dunque anche della clausola compromissoria.
Presso ogni federazione, infatti, esiste un'apposita commissione arbitrale che agisce nel rispetto delle indicazioni dettate dallo Statuto CONI, dallo Statuto Federale e da un regolamento di funzionamento della Camera Arbitrale. Il procedimento arbitrale è ispirato ai principi di trasparenza, imparzialità degli arbitri, riservatezza e garanzia del contraddittorio.
L'arbitrato è definito "amministrato" perchè le parti chiedono l’intervento di un’istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento secondo regole contenute in un regolamento e un tariffario prefissato.
L'art 806 c.c afferma che l'arbitrato deve riguardare diritti disponibili, e se riguardano vertenze di lavoro, sono devolute all'arbitrato nei limiti delle previsioni del CCNL di riferimento. L'art 4 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni prevede il deferimento agli arbitri delle controversie su rapporti meramente patrimoniali. Il codice di giustizia sportiva F.I.G.C, emanato nel 2019 disciplina l'arbitrato sportivo negli artt. 134-135 e 136, delimitando l'ambito della competenza arbitrale alle controversie di natura economica tra società professionistiche, tra società professionistiche e tesserati professionisti che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale non soggette ad accordi collettivi; alle controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare sportiva.
Si precisa che stante la notorietà e l'importanza economica del calcio in Italia, la regolamentazione della FIGC funge da paradigma anche per le altre federazioni.
La celerità nello svolgimento della procedura è uno dei requisiti fondamentali dell’arbitrato, inoltre la nomina di arbitri che siano esperti sia di diritto del lavoro che di diritto sportivo è garanzia di professionalità e competenza.
L'Arbitrato dunque si coniuga perfettamente con le esigenze della materia sportiva. Infatti la tempestività nell’emanazione di un lodo arbitrale nel settore sportivo consente di rispettare le naturali regole del gioco sportivo, connotate dalla velocità in sé delle attività agonistiche consistenti nelle puntuali sequenze delle partite di campionato, delle gare e dei tornei in generale.
Va sottolineato poi che la risoluzione della controversia all'interno del procedimento arbitrale consente all'ordinamento sportivo di mantenere una c.d. "giustizia domestica" perchè una volta che la controversia viene decisa dagli arbitri, questi pronunciano un lodo, ovverosia un provvedimento che ha efficacia esecutiva analoga ad una sentenza e che può essere impugnato unicamente per vizi di nullità o di revocazione avanti al giudice ordinario.
Per questi motivi in dottrina si auspica il recupero in capo al C.O.N.I della funzione conciliativa delle vertenze sorte nel mondo dello sport italiano, prevedendo stavolta, a differenza del passato, una commissione formata da autorevoli conciliatori indicati dal C.O.N.I. e tratti da un elenco formato e tenuto dal comitato olimpico. Sempre la dottrina auspica anche il ricorso alla mediazione in materia di diritto sportivo, perchè può intervenire ove l'arbitrato non può essere esperito e, al pari dell'arbitrato ha un ruolo deflattivo del contenzioso giudiziario, consentendo così all'ordinamento sportivo di mantenere la propria autodichia.
In effetti le federazioni, pur essendo soggetti dell'ordinamento sportivo, non possono essere parti di un procedimento arbitrale, perchè la commissione arbitrale è presso la federazione medesima e si vuole scongiurare un possibile conflitto di interessi. Inoltre soggetti terzi, quali gli sponsor o i proprietari dell'impianto sportivo, non essendo soggetti sportivi non possono ricorrere all'arbitrato. Viceversa potrebbero ricorrere al procedimento di mediazione, nella forma della mediazione "volontaria" di cui al Dlgs 28/10 o "obbligatoria" laddove si tratti di materie quali ad esempio la locazione di un impianto sportivo o la diffamazione di un atleta a mezzo stampa.Il procedimento è informale, celere, poco costoso ed è caratterizzato dalla massima riservatezza e confidenzialità. L'accordo raggiunto in mediazione avrà efficacia anche esso di titolo esecutivo ove sottoscritto anche dagli avvocati delle parti, ovvero, in mancanza, acquisterà efficacia di titolo esecutivo a seguito dell'omologazione da parte del Tribunale. Il controllo però sarebbe solo formale e quindi eviterebbe un intervento di merito del giudice in una materia che rimarrebbe gestita all'interno del mondo sportivo.