Mediazione
La mediazione nell'ordinamento sportivo
di Federica Di Fabio
Una soluzione alternativa alla giustizia sportiva da incoraggiare.
Scopriamone insieme i vantaggi
La giustizia sportiva in Italia è disciplinata dalla Legge 280/2003, e più precisamente dall'art 1, che riconosce l'autodichìa del sistema, vale a dire la facoltà attribuita al sistema sportivo di risolvere controversie interne senza coinvolgere i tribunali ordinari; e dall'art 3 che statuisce il principio del c.d. "vincolo di giustizia sportiva", vale a dire che le controversie in materia sportiva sono risolte nei Tribunali delle Federazioni o nel Collegio di Garanzia per lo sport sedente presso il CONI e, solo se le questioni trattate hanno rilevanza per l'ordinamento della Repubblica, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva, approdano avanti al giudice statale, in funzione di giudice ordinario o di giudice amministrativo.
Ma la giustizia sportiva non preclude la risoluzione delle controversie all'interno delle c.d. ADR, quali arbitrato e mediazione.
Tuttavia, se l'esperienza della mediazione civile e commerciale, esterna quindi al mondo sportivo, è sicuramente in fase di crescita, all'interno dell'ordinamento sportivo, ad oggi, non esiste una disciplina apposita. Ci si richiama comunque ai principi generali espressi per la mediazione civile e commerciale dal D.Lgs 28/10 e sue ss.mm ed integrazioni.
Le fattispecie rientrano nell'ipotesi di mediazione "c.d. volontaria", quando hanno ad oggetto diritti patrimoniali disponibili. Categoria, questa, che spazia, a titolo esemplificativo, dalle controversie relative all'interpretazione di clausole contrattuali, specie con gli sponsor; alle cause di lavoro; ai rapporti interni alle società; alle controversie in ambito assicurativo connesse ad un infortunio; alle controversie tra genitori per la pratica sportiva del minore; ma anche a quelle derivanti dalle interazioni sui canali on line e sui social network , che spesso proiettano nello spazio virtuale tensioni e disagi del mondo reale che si riflettono nel mondo sportivo. Ci sono poi anche casi di mediazione disciplinata nell'ordinamento civile come obbligatoria, che possono adattarsi anche all'ambito sportivo. E' il caso per esempio delle controversie in materia di locazione di un impianto sportivo o di diffamazione a mezzo stampa.
Peraltro i metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione o all’arbitrato non sono, allo stato, del tutto estranei al mondo della giustizia sportiva. Svariati regolamenti delle Federazioni Sportive, ad esempio, impongono quale presupposto ad eventuali altri procedimenti, un tentativo di conciliazione tra le parti.
Ciò che manca, e che sarebbe invece auspicabile, è la creazione di una nuova istituzione, diversa dalla Commissione di Garanzia per lo Sport, alla quale assegnare soltanto compiti di mediazione, finalizzata alla conciliazione, formata da autorevoli conciliatori indicati dal C.O.N.I. e tratti da un elenco formato e tenuto dal Comitato Olimpico, con competenze specifiche in materia di mediazione e di diritto sportivo. Da questo punto di vista, l’Italia - che ad oggi è il Paese che con il suo modello di mediazione amministrata ha raggiunto i migliori risultati nello sviluppo e nell’implementazione di questo strumento - sarebbe molto avvantaggiata dalla possibilità di attingere a tutta l’esperienza e la preparazione accumulata in quasi venti anni dagli operatori della mediazione civile.
L'Italia con questo grande Know How di partenza potrebbe ispirarsi ai modelli europei già sviluppati in materia sportiva quali l'esperienza della mediazione nel T.A.S., istituita nel 1999, e quella della "mediacion deportiva" in Spagna e della "conciliation" in Francia, presente addirittura dal 1992 come obbligatoria.
A livello internazionale infatti la mediazione è un canale preferenziale rispetto ai ricorsi giurisdizionali, ed è in fase di crescita.
Basti pensare che la F.I.F.A è fautrice della mediazione e nel febbraio 2023 ha emanato le c.d. " F.I.F.A. Mediation Guidelines", per indirizzare alla mediazione tutte le controversie del Tribunale del football presso la F.I.F.A, quando abbiano ad oggetto rapporti contrattuali tra giocatori e club di appartenenza, o tra giocatori ed agenti, ecc, che abbiano comunque un rilievo internazionale.
La mediazione sportiva è incoraggiata perchè si ritiene che consenta di rispettare i valori della pratica sportiva, compresa la partecipazione e il dialogo pacifico, la trasparenza e il buon governo. Si ritiene anche che lo sviluppo della mediazione e della gestione pacifica dei conflitti nella pratica sportiva possa costituire un prezioso strumento di prevenzione e sradicamento della violenza in questo settore.
Altra via potrebbe essere quella per le istituzioni sportive, quali CONI, Federazioni, Enti, società sportive ma anche singoli tesserati, di rivolgersi a mediatori già formati e qualificati in ambito di mediazione civile e commerciale, atteso che, si ripete, la mediazione in materia civile e commerciale funziona in Italia da oltre 15 anni e con ottimi risultati.
Il ricorso alla mediazione consentirebbe alla giustizia sportiva di continuare ad amministrare la giustizia interna al sistema sportivo, perchè non si ricorrerebbe al giudice ordinario. In secondo luogo di avere decisioni in tempi brevi. Ora, seppure è vero che la giustizia sportiva è sicuramente più veloce di quella ordinaria, è anche vero che deve rispettare formalismi e tempistiche che comunque la rendono più complessa del ricorso alla mediazione, caratterizzata da procedure informali e tempi brevi.
Per di più, il procedimento è caratterizzato dalla massima riservatezza e confidenzialità. Ciò rende, specie ad atleti, allenatori o dirigenti spesso noti al grande pubblico, la procedura più appetibile di un giudizio.
Inoltre il costo del ricorso alla mediazione è sicuramente inferiore a quello del ricorso al giudice sportivo o all'arbitrato. Si pensi, ad esempio, che nel ricorso alla mediazione del TAS è previsto un tetto massimo al compenso del mediatore sportivo. E questo faciliterebbe molto l'accesso alla giustizia soprattutto alle federazioni sportive meno note o alle piccole società sportive.
La mediazione ha poi la peculiarità di essere alternativa in via preventiva e non sostitutiva del contenzioso: far sedere allo stesso tavolo atleta e allenatore, giocatore e dirigente, direttore sportivo e presidente, o qualunque soggetto coinvolto a vario titolo in una controversia sportiva, ed in un ambiente dove le regole del fair play dovrebbero essere all’ordine del giorno, aiuterebbe con alta percentuale di successo, a risolvere i conflitti. Una figura professionale, terza e imparziale, quella del mediatore, che è simile a quella che conoscono e rispettano nei rispettivi campi da gioco, con capacità empatiche e di ascolto attivo, ma anche giuridiche e negoziali, riuscirebbe certamente a smussare gli attriti ed evitare contenziosi lunghi e snervanti per tutti.
Davanti ad un “mediatore” terzo, imparziale ed indipendente dalle parti e dalla vicenda, queste ultime, assistite o no da un avvocato (per le volontarie), hanno la possibilità di confrontarsi tra loro ed essere accompagnate da un professionista della comunicazione e della negoziazione verso un accordo amichevole che risolva il loro conflitto in maniera “win-win”, ossia soddisfacente per entrambe. Se negli incontri sportivi c’è sempre un vincitore e un vinto, con la mediazione ci possono essere due e più vincitori. Non si tratterebbe di un deludente pareggio, bensì di un appagante risultato.