Mediazione
Il ruolo del mediatore nella mediazione sportiva
di Federica Di Fabio
L'esperienza nella mediazione civile e commerciale dimostra che l'istituto ha successo anche e soprattutto per la competenza dei mediatori. Il mediatore è un professionista, laureato, che segue appositi corsi di formazione a cadenza periodica, specialmente nelle tecniche di comunicazione. In base ai titoli che possiede viene accreditato presso Organismi di Mediazione Pubblici o Privati, a loro volta accreditati presso il Ministero di Giustizia.
Nel procedimento di mediazione svolge il ruolo di "catalizzatore" delle esigenze manifestate dalle parti e quindi interviene per facilitare il dialogo così da addivenire ad una soluzione trovata dalle parti stesse e quindi non eterodiretta.
Davanti ad un “mediatore” terzo, imparziale ed indipendente dalle parti e dalla vicenda, queste ultime, assistite o no da un avvocato (per le volontarie l’avvocato non è obbligatorio), hanno la possibilità di confrontarsi tra loro ed essere accompagnate da un professionista della comunicazione e della negoziazione verso un accordo amichevole che risolva il loro conflitto in maniera “win-win”, ossia soddisfacente per entrambe.
Questa modalità di componimento delle lite potrebbe allora risultare vantaggiosa per le controversie sportive e per il mondo dello sport in generale, sempre allorchè si tratti di diritti disponibili. Peraltro gli sportivi paragonano la figura del mediatore a quella di un arbitro durante la gara, quindi attribuiscono al mediatore doti di imparzialità e competenza tali da apprezzarne l'autorevolezza.
Il mediatore deve essere un soggetto qualificato che conosce di diritto, ma anche le regole del singolo sport. Ciò soprattutto nell'ambito delle problematiche connesse all'interpretazione delle clausole contrattuali, cessioni, prestiti tra squadre e/o controversie con gli sponsor, oppure nel caso del vincolo sportivo, ancora non interamente disciplinato nelle singole federazioni sportive.
C'è anche chi opina in dottrina un ricorso alla mediazione a scopo educativo in favore dei minori, a seguito di litigi sorti tra atleti o tra atleti ed allenatore in campo o nello spogliatoio. Se la controversia anzichè essere devoluta al giudice sportivo venisse devoluta al mediatore, quest'ultimo, visto il suo ruolo di catalizzatore, potrebbe condurre le parti ad un accordo ed arrivare a sostituire la sanzione della squalifica con la soluzione di far svolgere al minore magari pulizie nel centro sportivo o collaborare con responsabili di un centro antiviolenza così da educare il ragazzo, anzichè limitarsi a punirlo.
Tuttavia va ricordato che il processo sportivo ha una finalità punitiva e non già rieducativa, per questo l'opinione resta minoritaria.
Com'è noto, ad oggi, non esiste una specifica materia di mediazione in ambito sportivo. I soggetti che gravitano nel mondo dello sport (allenatori, tecnici atleti, gestori di impianti sportivi, ma anche società di pubblicità ecc) si richiamano ai principi del Dlgs 28/10 e possono ricorrere ad organismi di mediazione già accreditati presso il Ministero di Giustizia.
Sarebbe invece auspicabile la creazione di una nuova istituzione, formata da autorevoli conciliatori indicati dal C.O.N.I. e tratti da un elenco formato e tenuto dal Comitato Olimpico, con competenze specifiche in materia di mediazione e di diritto sportivo.
Da questo punto di vista, l’Italia - che ad oggi è il Paese che con il suo modello di mediazione amministrata ha raggiunto i migliori risultati nello sviluppo e nell’implementazione di questo strumento - sarebbe molto avvantaggiata dalla possibilità di attingere a tutta l’esperienza e la preparazione accumulata in quasi venti anni dagli operatori della mediazione civile.
L'Italia con questo grande Know How di partenza potrebbe ispirarsi ai modelli europei già sviluppati in materia quali l'esperienza della mediazione nel T.A.S. e quella della "mediacion deportiva" in Spagna e della "conciliation" in Francia, di cui ci si occuperà nei prossimi articoli.
Allo stato, sia sufficiente pensare che in Francia l'accordo raggiunto in mediazione non ha valore di titolo esecutivo, come in Italia, anche perchè spesso verte su diritti indisponibili. Eppure è raro che le parti si rivolgano ad un giudice per l'esecuzione dell'accordo raggiunto. Infatti nella maggioranza dei casi le parti adempiono spontaneamente all'accordo siglato. Questo evidenzia che, in Francia, il ruolo del mediatore è fondamentale, perchè la riuscita o meno dell'accordo dipende dalla sua capacità di persuasione e sul contenuto della sua proposta.
Negli anni si è avuta allora la dimostrazione che il mediatore si è affermato come un collaboratore prezioso nel mondo dello sport, impegnandosi ad esaminare il contenzioso nella sua globalità senza trascurare l'aspetto giuridico nè quello sportivo. E a tale esperienza può certamente guardare il mediatore in Italia.