Mediazione

Correttivo D.lgs. 216/2024 alla Mediazione Civile: Novità e Implicazioni

Il D.lgs. 216/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2025 ed entrato in vigore il 25 gennaio 2025, rappresenta un importante intervento di riforma della disciplina della mediazione civile e commerciale, apportando significative modifiche al D.lgs. 28/2010.



Il decreto legislativo si pone l'obiettivo di chiarire alcuni aspetti controversi della normativa previgente, semplificare il procedimento di mediazione e rafforzarne l'efficacia.

Principali Novità

  • Modalità di svolgimento della mediazione
    Viene definita la distinzione tra mediazione telematica, svolta attraverso piattaforme online, e mediazione da remoto, in cui gli incontri si svolgono mediante modalità audiovisiva.
    Gli articoli 8-bis e 8-ter del D.lgs. 28/2010, introdotti dal D.lgs. 216/2024, disciplinano le modalità di svolgimento della mediazione, con particolare attenzione alle nuove tecnologie di comunicazione.

    L'articolo 8-bis si occupa della mediazione telematica, ovvero quella che si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforme online che consentono la comunicazione a distanza tra le parti e il mediatore. Gli atti del procedimento di mediazione telematica sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.lgs. n. 82/2005. Ciò significa che gli atti devono essere redatti in formato digitale e sottoscritti con firma digitale o con altri sistemi di identificazione elettronica previsti dalla legge.

    L'articolo 8-ter disciplina gli incontri di mediazione in videoconferenza, ovvero quelli che si svolgono attraverso modalità di videoconferenza o altri sistemi audiovisivi. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
  • Durata della mediazione
    Il procedimento di mediazione ora ha una durata di sei mesi. Questo termine è stato aumentato rispetto alla precedente normativa che prevedeva una durata di tre mesi. Il termine di sei mesi può essere prorogato per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi, previo accordo scritto. Non è specificato un numero massimo di proroghe, quindi potenzialmente la durata potrebbe estendersi ulteriormente, ma sempre con proroghe di massimo tre mesi alla volta. Nel caso di mediazione obbligatoria (disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 28/2010) o di mediazione delegata (ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, del D.lgs. 28/2010), la durata è sempre di sei mesi, ma la proroga è ammessa una sola volta e per un massimo di tre mesi.

  • Delega a partecipare agli incontri
    Viene introdotto il nuovo comma 4-bis all'art. 8, che disciplina nel dettaglio le modalità di conferimento della delega per la partecipazione agli incontri. La delega deve essere conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contenere gli estremi del documento di identità del delegante.  

  • Esenzione imposta di registro
    È stato definitivamente chiarito che il Il verbale e l’accordo di conciliazione sono esenti entrambi dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. Il verbale di mediazione e l’accordo di conciliazione sono due documenti separati. L’accordo, quando raggiunto, è sempre un allegato del primo e l’esenzione si applica ad entrambi. In passato la norma non era chiara, lasciando spazio alla possibilità che l’accordo potesse essere tassato.

Il D.lgs. 216/2024 rappresenta un passo avanti nella riforma della mediazione civile e commerciale, con l'obiettivo di promuovere una cultura della risoluzione alternativa delle controversie e di ridurre il carico di lavoro degli organi giudiziari. Certamente restano ancora alcune zone d’ombra che probabilmente saranno oggetto di nuovi correttivi o chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione della mediazione da remoto lì dove senza il consenso delle parti si potrebbero creare divergenze sulla modalità di firma dei verbali.

 

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