Mediazione

Clausola contrattuale di mediazione: improcedibilità già in fase monitoria

La mancata osservanza dell’obbligo, contrattualmente previsto, di esperire il tentativo di mediazione prima di poter procedere in giudizio rende improcedibile l’azione giudiziale.

di Fabrizio Fabbroni



L’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/10 specifica che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, deve esperire preventivamente il procedimento di mediazione.
L’art. 6 chiarisce che l’art. 5 comma 1 non si applica, tra gli altri, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis.
Cosa succede in presenza di una clausola contrattuale di mediazione? Sul punto si è espresso il Tribunale di Milano con la sentenza 6386/2025.
Il Tribunale era chiamato a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore a cui era stato intimato un pagamento di oltre 12.000 euro per un prestito personale. Punto cardine della dispiegata opposizione era il mancato esperimento della procedura di mediazione prevista esplicitamente in due diverse clausole, una presente nel contratto di finanziamento, l’altra nel contratto di apertura di credito. La prima prevedeva che “Le parti si impegnano a sottoporre ogni controversia dovesse fra loro insorgere in merito alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, in base al relativo regolamento, anche ex art. 5 D.lgs. 28/2010”. La seconda che “… prima di ricorrere all’autorità giudiziaria deve attivare il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione previsto dal D.lgs. 28/2010, che costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria”.
Afferma il giudice che “le parti hanno deciso concordemente di sottoporre a tentativo di mediazione, pena l’improcedibilità del giudizio, ogni tipo di controversia relativa alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto, pertanto appare chiaro l’intento di trovare una soluzione bonaria stragiudiziale, che verrebbe invece vanificato dalla subordinazione all’emissione del decreto ingiuntivo e alla decisione sull’eventuale provvisoria esecuzione”.
Secondo il giudice milanese queste clausole costituiscono quindi un vero e proprio accordo tra le parti, vincolante ed obbligatorio, e rendono l’azione in giudizio improcedibile se non rispettate. Nel caso di specie dunque, non avendo prova di alcun tentativo di mediazione proposto dal creditore e vista l’opposizione dispiegata del debitore, il giudice dichiara l’improcedibilità dell’azione giudiziale.
Il giudice specifica che l’inadempimento di quest’obbligo preliminare, sancito in via contrattuale e pienamente vincolante per le parti, determina l’improcedibilità dell’azione giudiziale anche se proposta nel procedimento monitorio; questo perché nel caso di specie la mediazione ha natura convenzionale, sono dunque inapplicabili le norme previste per la mediazione obbligatoria, inclusa quella che prevede il previo esperimento della mediazione solo dopo il mutamento del rito.

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