È possibile svolgere una mediazione in videoconferenza?

Gli incontri di mediazione possono svolgersi sia in presenza che in modalità telematica. In questo ultimo caso, la parte deve comunicare la volontà di partecipare agli incontri da remoto e sarà l’organismo adito a fornire le istruzioni necessarie. Nello specifico ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

L’ art. 8 bis del d.lgs. 28/2010, per quanto riguarda i procedimenti di mediazione svolti in modalità telematica o in modalità mista (per alcune parti in presenza e per altre parti in modalità telematica) prevede che ogni atto del procedimento di mediazione rispetti le prescrizioni del codice dell’amministrazione digitale e che sia formato da un unico documento informatico “nativo digitale” provvisto delle sottoscrizioni digitali di tutti i partecipanti alla procedura di mediazione. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione debbono poter garantire la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Anche il verbale finale di mediazione (eventualmente corredato dall’accordo in caso di esito positivo della procedura) deve essere costituito da un unico documento informatico “nativo digitale” provvisto delle sottoscrizioni digitali di tutti i partecipanti alla procedura di mediazione.

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