L’istanza di mediazione depositata, al pari della domanda giudiziale, interrompe la prescrizione a partire dal giorno in cui è notificata alla parte invitata. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo.
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